Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 18317 del 06/06/2026

In tema di accertamento catastale, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica emesso a seguito di procedura DOCFA è soddisfatto con l’indicazione dei dati amministrativo-censuari quando l’Amministrazione, pur non disattendendo gli elementi dichiarati dal contribuente, proceda a una diversa valutazione tecnica dell’inquadramento dell’immobile, senza che sia necessaria una motivazione ulteriormente particolareggiata. Ai fini del classamento, la categoria catastale deve essere determinata in base alla ‘destinazione ordinaria’ del bene, desumibile dalle sue caratteristiche oggettive (strutturali, costruttive e tipologiche) e non dal concreto uso contingente, fermo restando che, sebbene i fabbricati destinati al culto pubblico siano esentati dall’obbligo di dichiarazione in catasto, qualora vengano comunque inseriti o aggiornati, è necessaria l’attribuzione di una rendita catastale a fini statistico-inventariali, la quale prescinde dall’esenzione dall’imposizione fiscale riconosciuta per la specifica destinazione d’uso.

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