Il 5 maggio 2026 l’Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici della CEI ha aggiornato il documento “Indicazioni operative sulla Riforma del Terzo Settore per Diocesi, parrocchie ed enti ecclesiastici” (giugno 2025), alla luce delle novità introdotte dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 19 febbraio 2026, che fornisce chiarimenti sulle disposizioni del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti al RUNTS, e dal decreto legislativo n. 186/2025, che detta disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Tra gli elementi di novità si segnalano in particolare:
– il regime fiscale. Sulla base del D.L. n. 84/2025, dal 1° gennaio 2026, sono entrate in vigore le disposizioni tributarie del Codice del Terzo Settore non ancora operative. In sostanza la disciplina generale prevede il limite del 6% di utili per godere della qualifica di ente non commerciale (art. 79 co. 2-bis); la defiscalizzazione degli utili reinvestiti (art. 18 co. 1); il regime forfettario degli ETS non commerciali con ricavi fino a 130 mila euro (art. 80); il regime forfettario per APS e ODV con ricavi inferiori a 85 mila euro (art. 86). È previsto per gli ETS non commerciali un regime di “quasi-esenzione” dalle imposte dirette e indirette (artt. 79 e 82 CTS) e la possibilità di ricevere donazioni che il donante, nei limiti fissati dalla legge, può dedurre dalla base imponibile o, se persona fisica, detrarre dall’imposta lorda sul reddito (art. 83 CTS). In particolare, gli ETS non commerciali, diversamente da quelli commerciali e dalle IS, beneficiano dell’esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, purché con modalità non commerciali (art. 82 c.6);
– il doppio test di non commercialità. Ai fini della soggettività passiva IRES, vengono introdotti nuovi criteri applicativi per inquadrare un ente come commerciale o non commerciale. Si considerano di natura non commerciale le attività (di interesse generale), svolte da ETS diversi dall’impresa sociale, a titolo gratuito, oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, «computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari». Ad ogni modo, le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superano i costi di oltre il 6 % per ciascun periodo di imposta e per non oltre tre periodi di imposta consecutivi (art. 79, comma 2-bis CTS). Per semplificare l’operazione contabile di imputazione di costi e ricavi, soprattutto laddove siano esercitate molteplici attività, agli enti con ricavi annuali non superiori a 300.000 euro, ai fini del test di commercialità, è consentito considerare le diverse attività svolte come unica attività. Il test di non commercialità ha una struttura bifasica: in prima battuta il test è finalizzato a qualificare come commerciale o non commerciale le attività di interesse generale; in seconda battuta esso definisce la conseguente natura fiscale dell’ente. Ai fini del test, gli introiti considerati sono i corrispettivi dovuti dagli utenti e gli eventuali contributi pubblici assegnati aventi natura corrispettiva. La Circolare dell’Agenzia precisa che «non vanno invece computati, in quanto fatti salvi dalla disposizione in commento ai fini dell’applicazione del citato criterio, gli eventuali importi di partecipazione della spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale tra i quali, si ritiene, rientrino, ad esempio i cc.dd. ticket sanitari e le quote di compartecipazione alla spesa per le prestazioni socio-sanitarie poste a carico dell’utente dalle singole discipline regionali e comunali». La circolare evidenzia anche che «nella determinazione dell’importo delle attività non commerciali da raffrontare si deve tenere conto anche del valore normale dei beni ceduti e delle prestazioni di servizio erogate in maniera gratuita oppure a fronte di corrispettivi inferiori al valore normale»;
– l’introduzione dell’art. 79-bis nel Codice del Terzo settore (d. lgs. 186/2025) relativo al trattamento della plusvalenza derivante dal passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale a seguito del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata. Nella fattispecie considerata, l’ETS può optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza, nei limiti in cui i beni siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In buona sostanza, si prevede la possibilità di sospendere la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali destinati all’attività di interesse generale.
