Consiglio di Stato Sentenza n. 4123/2025

Ai sensi dell’art. 831 c.c., i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alla disciplina del codice civile, salva l’applicazione delle norme speciali, rientrando tra le facoltà proprietarie dell’ente – da esercitare nel rispetto dell’ordinamento canonico e della pianificazione urbanistica – la concessione in uso a terzi di locali di pertinenza per lo svolgimento di attività socio-assistenziali; ne consegue che, in sede di giurisdizione amministrativa, deve escludersi la sindacabilità degli atti di gestione interna dell’autorità ecclesiastica in ordine alla conformità di tale uso alla normativa canonica, limitandosi il controllo del giudice alla verifica della compatibilità urbanistica della destinazione d’uso e al rispetto delle norme di relazione inerenti al diritto di proprietà.

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