Consiglio di Stato Sentenza n. 4125/2025

Ai fini della compatibilità urbanistica di un’attività socio-assistenziale svolta all’interno di locali di pertinenza di un ente ecclesiastico, non sussiste impedimento derivante dalla destinazione d’uso dell’immobile, qualora le attività siano compatibili con la disciplina urbanistica vigente e non configurino un mutamento di destinazione d’uso rilevante tra categorie funzionali autonome; la valutazione circa la legittimità della concessione in uso di tali locali a soggetti terzi, in conformità alle norme di diritto canonico, è riservata all’autorità ecclesiastica competente e non rientra nel sindacato del giudice amministrativo, essendo sufficiente per l’amministrazione l’autorizzazione al funzionamento del servizio e la verifica della compatibilità urbanistica. Il vizio di omessa pronuncia, deducibile in sede di appello, non sussiste qualora il giudice abbia esaminato il punto controverso e la decisione adottata comporti, anche implicitamente, la reiezione delle censure incompatibili con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

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