Report Convegno “Nuovi Orizzonti in tema di Disciplina e Fiscalità degli Enti Religiosi”

Il 23 giugno 2026 si è svolto, presso la Pontificia Università Antonianum di Roma, il Convegno di studi “Nuovi orizzonti in tema di disciplina e fiscalità degli enti religiosi”, promosso nell’ambito del progetto di ricerca CARET – Costituzione, Autonomia Religiosa e Equità Tributaria.

Hanno aperto i lavori il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, il Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, la Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Carolina Lussana, e il Direttore Centrale degli Affari di Culto e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, Alessandro Tortorella, a testimonianza della rilevanza istituzionale dell’appuntamento.

A seguire, i saluti istituzionali del Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum, Andrea Bizzozero, del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e Direttore Scientifico del progetto CARET, Raffaele Picaro, e del Vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, Domenico Airoma.

Il dibattito scientifico è stato coordinato dal Prof. Antonio Fuccillo, Direttore dell’Osservatorio su Enti Religiosi, Patrimonio Ecclesiastico e Organizzazioni non profit dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ ed introdotto dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, S.E. Rev.ma Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi.

S.E. Rev.ma Mons. Baturi si è soffermato, in particolare, sulla revisione del Concordato Lateranense del 1984, tramite la quale si afferma un nuovo modello di rapporti tra Stato e Chiesa, fondato sulla mutua autonomia e indipendenza e sulla libertà, percorrendo la strada della cooperazione reciproca. Emergevano due esigenze essenziali: da un lato, l’armonizzazione con il mutato quadro costituzionale e, dall’altro, quella di tener conto delle finalità del Concilio Vaticano II. Come sottolineato da Giovanni Paolo II, non si tratta di un sistema di privilegi, ma di una collaborazione orientata al bene comune e al servizio della persona.

Nel contesto tributario, la ricerca di un giusto tributo richiede un equilibrio tra libertà religiosa, interesse pubblico e corretta applicazione delle norme fiscali. La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che i regimi agevolativi possono essere legittimi solo se fondati su ragioni oggettive e coerenti con i principi costituzionali. In particolare, la Corte costituzionale ha ribadito che l’agevolazione non può trasformarsi in un privilegio, poiché sarebbe incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 Cost.. Ragion per cui le agevolazioni riconosciute agli enti religiosi e agli enti del Terzo Settore diventano una modulazione dei regimi, rispondente alla funzione sociale svolta e all’interesse generale perseguito, consentendo di giungere ad una eguaglianza sostanziale (Prof.ssa Valeria Mastroiacovo).

Si è, poi, guardato al regime fiscale degli enti religiosi così come delineato dal Concordato Lateranense e successivamente ridefinito dall’Accordo di Villa Madama del 1984. Oggi questo modello è chiamato a confrontarsi con le esigenze poste dal diritto europeo, in particolare con i principi di uguaglianza, non discriminazione, concorrenza ed equità fiscale.  Alla prova del diritto europeo, il sistema italiano è, dunque, chiamato a dimostrare che le misure agevolative previste per gli enti religiosi non costituiscono indebiti vantaggi, ma strumenti coerenti con i principi costituzionali di libertà religiosa, pluralismo, solidarietà e sussidiarietà, nel rispetto dell’autonomia reciproca tra Stato e confessioni religiose e della corretta applicazione delle regole fiscali (Prof. Francesco Farri).

Un tema particolarmente rilevante è l’applicazione dell’IVA agli enti religiosi, con particolare rifermento alle prestazioni di servizi e alle attività svolte a fronte di corrispettivi specifici. La distinzione tra attività istituzionali, direttamente connesse alle finalità di religione e di culto e attività economicamente rilevanti assume pertanto un’importanza crescente. Le evoluzioni normative e giurisprudenziali richiedono agli enti religiosi una maggiore attenzione agli adempimenti fiscali, contabili e dichiarativi, introducendo nuovi obblighi di trasparenza e di corretta qualificazione delle attività svolte. La sfida attuale consiste nel conciliare il rispetto dello status peculiare riconosciuto agli enti religiosi dall’articolo 17 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea con l’esigenza di garantire un sistema fiscale equo, trasparente e coerente con i principi dell’ordinamento europeo (Prof.ssa Adriana Salvati).

Un ulteriore tema di grande rilevanza riguarda l’IMU sugli immobili degli enti religiosi e, in particolare, le esenzioni previste per gli immobili destinati ad attività istituzionali, come quelle di culto, assistenza, beneficenza o attività didattiche svolte secondo i requisiti stabiliti dalla normativa. La giurisprudenza europea ha esaminato tali regimi alla luce del principio del divieto di aiuti di Stato, valutando se le agevolazioni fiscali possano incidere sulla concorrenza e sul mercato interno (Dott.ssa Vittoria Morbelli).

Nell’ottica del diritto europeo, assume particolare rilievo la natura economica delle attività concretamente svolte dall’ente, indipendentemente dalla sua qualificazione religiosa. L’attenzione si concentra quindi sull’utilizzo effettivo delle strutture, sulla corretta gestione delle risorse e sulla distinzione tra attività istituzionali di natura religiosa e attività che possono avere rilevanza economica o commerciale. In questo ambito diventano fondamentali i principi di trasparenza, controllo e prevenzione di fenomeni illeciti, compresi i rischi collegati al riciclaggio e all’autoriciclaggio (Prof. Marco Margarita).

Con riferimento agli enti ecclesiastici non iscritti al RUNTS, la relativa disciplina richiede una valutazione attenta della natura del soggetto giuridico civilmente riconosciuto e delle attività concretamente svolte. L’art. 79 del Codice del Terzo Settore introduce criteri specifici per qualificare le attività svolte dagli ETS come commerciali o non commerciali, collegando il trattamento fiscale alla finalità perseguita e alle modalità operative dell’ente. Per gli enti ecclesiastici, l’eventuale ingresso nel RUNTS rappresenta, quindi, una scelta strategica che deve essere valutata non soltanto in termini di agevolazioni fiscali, ma anche considerando gli obblighi di trasparenza, rendicontazione, governance e controllo. La convenienza derivante dalla costituzione di un ETS dipende dall’equilibrio tra i benefici derivanti dal regime del Terzo Settore e la necessità di preservare l’identità dell’ente, la libertà religiosa e l’autonomia organizzativa (Prof.ssa Ludovica Decimo).

Emerge che la disciplina fiscale degli enti del Terzo Settore debba trovare un equilibrio tra trasparenza, equità tributaria e riconoscimento del valore sociale delle attività realizzate. In questo quadro, la dimensione spirituale della persona assume una rilevanza culturale e sociale, poiché la cura della persona comprende non solo gli aspetti materiali, ma anche quelli relazionali, etici e spirituali. Il Progetto CARET si inserisce nel dibattito sul ruolo degli enti religiosi all’interno della Strategia nazionale dell’economia sociale, valorizzando il contributo che tali realtà possono offrire nel campo della solidarietà, del welfare e della promozione della persona (Dott. Marco Colella).

I lavori sono stati conclusi dal Prof. Antonio Felice Uricchio, il quale ha evidenziato l’importanza della dimensione valoriale in cui sono stati calati i temi trattati durante l’evento. Trattasi di un quadro regolatorio in evoluzione in cui è emerso il doveroso impegno del legislatore a cogliere ed apprezzare la specificità degli enti religiosi, valorizzando una dimensione finalistica che, non di rado, la normativa europea perde di vista. Il tema fiscale, di estrema attualità, è stato toccato anche da Papa Leone XIV nella sua prima Enciclica “Magnifica Humanitas“, il quale afferma la necessità di apprestare leggi giuste e strumenti di redistribuzione della ricchezza. Il principio di equità distributiva viene posto al centro di una riflessione che guarda al rispetto dell’uomo e alla funzionalità del prelievo rispetto al bene comune. Occorrerebbe partire da questa riflessione per ripensare la normativa fiscale degli enti religiosi, apprezzandone la relativa dimensione di sussidiarietà e solidarietà.

Pubblicato in Eventi, Eventi passati, News e taggato , , , , , .