Immobili ecclesiastici a uso misto: inammissibile la questione su esenzione ICI.

La sentenza n. 20 del 20 febbraio 2025 della Corte Costituzionale rappresenta un punto cruciale nella definizione del trattamento fiscale degli immobili ecclesiastici a uso misto, ovvero quelli destinati a un doppio utilizzo: sia ad attività religiose che commerciali. Con questa decisione, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante l’esenzione dall’ICI per tali immobili nel periodo antecedente all’introduzione dell’IMU nel 2012.

Il giudice rimettente aveva sollevato dubbi riguardo alla normativa che regolava l’esenzione dall’ICI per gli immobili ecclesiastici a uso misto. In particolare, il problema derivava dall’impossibilità di separare, ai fini dell’esenzione, le superfici destinate ad attività di culto da quelle adibite ad attività commerciale poiché unitariamente accatastati. Di conseguenza, l’intero immobile veniva assoggettato a tassazione. Questo sollevava preoccupazioni circa una possibile violazione dell’articolo 117, c.1 Cost., in relazione all’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense, che garantisce l’esenzione fiscale per le attività religiose degli enti ecclesiastici.

La Corte Costituzionale ha rigettato la ricostruzione operata dal giudice rimettente, precisando che l’Accordo del 1984 non prevede un’esenzione automatica per tutte le attività religiose, piuttosto, la norma equipara le attività di culto a quelle di beneficenza e istruzione.

 La Corte ha sottolineato, altresì, come il giudice a quo non avesse adeguatamente tenuto conto dell’influenza del diritto dell’Unione Europea sulla normativa italiana in materia di tassazione degli enti non commerciali, il che implica una lettura della legge in un’ottica più ampia rispetto a una stretta applicazione delle disposizioni interne. La Corte rileva che l’ordinanza di rimessione non ha chiarito se il fabbricato di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire, ancor prima che l’onere di frazionamento fosse formalizzato nel regime dell’IMU (imposta subentrata all’ICI), quello «scorporo delle superfici» la cui possibilità è oggetto della questione

La Corte, infine, ha ribadito che il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme che regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica non deve essere condotto sulla base dell’articolo 117, c. 1 Cost., ma in base al c. 2, il quale stabilisce che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi.

Pubblicato in News.