Ai fini dell’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza dei presupposti soggettivi (natura non commerciale dell’ente) e oggettivi (esercizio dell’attività con modalità non commerciali) per l’agevolazione; tale onere non è violato allorquando il giudice, senza operare un’inversione dell’onere probatorio, proceda alla valutazione del compendio istruttorio, potendo valorizzare, a fini dimostrativi e non vincolanti, precedenti decisioni giurisprudenziali relative ad annualità d’imposta diverse, laddove le stesse concorrano a delineare il quadro probatorio in ordine alla destinazione funzionale degli immobili all’attività di culto o a quella strettamente connessa.
Sez. Quinta Civile, Ordinanza n. 20088 del 16/06/2026
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