In ipotesi di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve necessariamente essere censito secondo le regole generali sulla scorta delle norme catastali di riferimento ed atteso che i predetti edifici non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazione per l’accertamento di immobili urbani di nuova costruzione ovvero la dichiarazione di variazione devono contenere la proposta di attribuzione della categoria e della rendita che non può essere pari a zero, in quanto unità a destinazione particolare, e sono soggette al controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista della determinazione, seppure a soli fini statistico-inventariali, della rendita definitiva, non incidendo tale attribuzione sull’esenzione fiscale dell’immobile, la quale deriva esclusivamente dalla sua destinazione oggettiva e funzionale al culto.
