La sentenza definisce i criteri per l’applicazione dell’aliquota agevolata IRES agli enti ecclesiastici, distinguendo tra attività commerciali e non commerciali e precisando l’onere probatorio a carico del contribuente. Inoltre, chiarisce i limiti del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi non armonizzati e ribadisce l’importanza di una motivazione adeguata nelle sentenze di merito, contribuendo a uniformare l’interpretazione delle agevolazioni fiscali per enti ecclesiastici e a garantire la corretta applicazione del principio di capacità contributiva.
Cassazione civile sez. V 19238/2025
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