Il Codice del Terzo settore non menziona gli enti ecclesiastici, preferendo usare la locuzione «enti religiosi civilmente riconosciuti». Ciò ha indotto parte della dottrina a ritenere che la persona giuridica ecclesiastica abbia perso rilevanza, a beneficio di una nuova categoria concettuale rappresentata dall’ente religioso riconosciuto dallo Stato. In realtà, un’attenta analisi del Codice del Terzo settore e dei decreti attuativi dello stesso, nonché dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, mostra come l’ente ecclesiastico, in quanto connotato dal perseguimento di finalità religiose e cultuali, mantenga la propria centralità all’interno del più ampio genus degli enti religiosi, anch’esso caratterizzato dalla realizzazione dello scopo di religione e di culto. Ciò potrebbe suffragare la tesi secondo cui la personalità giuridica ha natura funzionale, essendo attribuita dallo Stato affinché il nuovo soggetto realizzi determinate finalità ritenute meritevoli di tutela.
“Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi nel Codice del Terzo settore. (Quando la legislazione unilaterale riconferma la natura funzionale della personalità giuridica)” di Pietro Lo Iacono
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