RUNTS – DM 2/2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Il 20 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 66) il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026, recante modifiche al DM n. 106/2020 (relativo alla “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore“), le cui funzionalità saranno operative dal 9 aprile 2026.

Tra le modifiche introdotte, è di particolare rilevanza la previsione del delegato del rappresentante legale (art. 8, co.2-bis del DM 106/2020): trattasi di un soggetto fiduciario a cui il rappresentate legale dell’ente o della rete associativa conferisce delega per la gestione delle pratiche RUNTS attraverso il portale. Si distingue tra: a) delega alla compilazione e invio; b) delega alla compilazione, sottoscrizione e invio. La delega può riguardare istanze di iscrizione, variazione (come modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. 

In termini di semplificazione e digitalizzazione delle procedure si segnalano:

– la modifica dei termini di deposito dei bilanci: il termine per il deposito del bilancio (art. 20, co.5) non è più fissato al 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, così da agevolare gli enti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare;

– l’aggiornamento annuale dei dati sociali: l’obbligo di aggiornare i dati sugli associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati viene esteso a tutti gli ETS. L’aggiornamento può essere effettuato una volta l’anno entro il 30 giugno (art. 20, co. 5).

– le procedure per l’acquisto della personalità giuridica: per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale) (art. 17). Il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso (art. 16, co. 2) 

– la cancellazione dal RUNTS: nel caso in cui, dopo aver deliberato lo scioglimento, l’ente non abbia necessità di instaurare una procedura di liquidazione, la cancellazione dal registro opera a seguito della prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione, conformemente al parere dell’Ufficio RUNTS (art. 23, co.1, lett. a-bis);

– la devoluzione del patrimonio: si distingue tra i casi di cancellazione di cui all’art. 23 e se l’ente sia tenuto alla devoluzione dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale (art. 25). Si specifica che l’incremento patrimoniale si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al RUNTS ma si estende agli esercizi in cui l’ente risultava iscritto nei registri pregressi. In sede di richiesta di cancellazione va contestualmente allegata una richiesta di parere devolutivo e la documentazione economico patrimoniale dell’ente. Per gli enti con entrate annue non superiori ai 60 mila euro è previsto un regime semplificato, potendo presentare una dichiarazione sostitutiva;

le comunicazioni e notifiche: si introduce l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo PEC. Il Portale RUNTS costituisce il canale principale di comunicazione tra enti ed uffici (art. 6, co.3);

– i comitati: nel recepire la circolare MLPS n.5/2025, il comitato viene incluso tra le forme giuridiche che possono assumere la qualifica di ETS. Il comitato può acquisire la personalità giuridica ex art. 22 CTS (artt. 15, 16, 17);

– i modelli standard di statuto: gli enti che adottano un modello statutario standard (art. 6) devono indicarlo espressamente nell’istanza per poter beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali (art. 47, co. 5 CTS). In ogni caso, resta fermo che un ente non può essere iscritto nella sezione tipica “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”.

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