Sentenza Trib. Milano n. 6722/2025

L’alienazione degli ‘ex voto’ è soggetta a licenza della Santa Sede

Ai sensi dei canoni 1290 e 1298 del codice di diritto canonico il valore dei beni che si intendono alienare determina l’autorità ecclesiastica cui va richiesta la relativa autorizzazione: in particolare, se si tratta di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita oppure si tratta di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede la licenza della Santa Sede. In virtù di tale canone, la licenza della Santa Sede non può essere circoscritta ai soli oggetti di maggior valore o agli ex voto preziosi, ma va estesa anche alle semplici tavolette votive.

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