L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.1/E del 19 febbraio 2026, fornisce nuove indicazioni sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore, con specifico riguardo alle imposte sui redditi e alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore. In particolare, si affrontano:
– le modalità di iscrizione al Runts: data l’abrogazione dell’Anagrafe Onlus, gli enti ivi iscritti che intendono aderire al Terzo settore sono tenuti a presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, allegando copia dell’atto costitutivo, dello statuto adeguato al CTS e degli ultimi due bilanci;
– il test di non commercialità: ai fini della soggettività passiva IRES, vengono introdotti nuovi criteri applicativi per inquadrare un ente come commerciale o non commerciale. Si considerano di natura non commerciale le attività di interesse generale, svolte da ETS diversi dall’impresa sociale, a titolo gratuito, oppure dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, inclusi i costi diretti e indiretti. Ad ogni modo, le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superano i costi di oltre il 6 % per ciascun periodo di imposta e per non oltre tre periodi di imposta consecutivi (art. 79, comma 2-bis CTS). Per semplificare l’operazione contabile di imputazione di costi e ricavi, soprattutto laddove siano esercitate molteplici attività, agli enti con ricavi annuali non superiori a 300.000 euro, ai fini del test di commercialità, è consentito considerare le diverse attività svolte come unica attività;
– i nuovi regimi forfettari: entra in vigore il regime forfettario (art. 86 CTS) per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale. Per usufruire del regime di tassazione semplificata occorre che l’ente sia iscritto alla sezione speciale del RUNTS previsto per le OdV e le APS e che i ricavi percepiti nel periodo di imposta precedente non superino la soglia di 85.000 euro.