Donazioni, maggiori certezze anche per gli ETS

Con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, cambiano in modo significativo le regole sulle donazioni, con effetti rilevanti anche per gli enti del Terzo settore. La riforma mira a rendere più semplice la circolazione dei beni donati, soprattutto quelli immobili, eliminando uno dei principali ostacoli alla loro vendita.

In passato, se un’eredità risultava lesiva della quota di legittima, gli eredi potevano esercitare l’azione di restituzione non solo contro chi aveva ricevuto la donazione, ma anche contro eventuali terzi che avevano acquistato il bene dal donatario. Questo rendeva i beni provenienti da donazione poco appetibili sul mercato.

Secondo la disciplina del codice civile, infatti, alla morte del donante si sommava il valore dei beni donati a quello dell’eredità per verificare il rispetto delle quote spettanti ai legittimari. In caso di lesione, questi potevano chiedere la restituzione del bene anche al terzo acquirente.

La nuova legge modifica questo assetto: viene abolita l’azione di restituzione contro i terzi. Chi acquista un bene proveniente da donazione non è più obbligato a restituirlo. L’erede leso avrà invece un diritto a essere compensato in denaro, principalmente dal donatario e solo in via subordinata dal terzo acquirente.

In sostanza, gli eredi non possono più recuperare il bene, ma solo ottenere una somma pari al suo valore. Le nuove disposizioni si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, mentre per quelle precedenti resta valido il vecchio regime.

L’effetto principale della riforma è una maggiore commerciabilità dei beni donati, con vantaggi concreti per chi, comprese le realtà del Terzo settore, riceve immobili in donazione e ha bisogno di venderli o valorizzarli.

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