Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con risoluzione n.1/DF del 15 settembre 2025, fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità della tassa sui rifiuti urbani (TARI) ai luoghi destinati al culto, in risposta a quesiti posti da alcuni enti locali sull’idoneità alla produzione dei rifiuti dei luoghi di culto rispetto ai principi di proporzionalità e congruità definiti dai criteri comunitari. Il Ministero, in primo luogo, data la mancanza di una espressa normativa di esenzione per i luoghi destinati al culto, ne conferma l’applicazione. Difatti, essi non rientrano nella fattispecie di cui al comma 659 dell’art. 1, legge n. 147 del 2013, che individua gli immobili ai quali eventualmente applicare riduzioni tariffarie ed esenzioni. Il Ministero, inoltre, ripercorre il costante orientamento giurisprudenziale (in materia di T.A.R.S.U., estendibile alla vigente TARI), secondo il quale gli edifici di culto possono esser sottratti dalla relativa tassazione soltanto «perché ritenuti incapaci di produrre rifiuti, per la loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», escludendo, dunque, che la destinazione al culto possa di per sé giustificare l’esenzione della tassa (Cassazione, ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38984).
Si chiarisce, però, che, ai sensi dell’art. 1, comma 660 della legge n.147 del 2013, il Comune può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659. È, dunque, tale disposizione che consente ai Comuni di inserire nel proprio regolamento specifiche agevolazioni per i luoghi di culto, decisione che va commisurata, salvo prova contraria, alla inidoneità degli stessi di produrre rifiuti per il particolare uso cui sono adibiti, nonché per la mancata o ridotta produzione di rifiuti, in osservanza del principio unionale “chi inquina paga”. Si specifica, inoltre, che l’ente impositore nella determinazione della tariffa non può prescindere dai principi di proporzionalità e ragionevolezza affinché essa sia adeguata alla quantità di rifiuti prodotti. È, pertanto, evidente che l’esenzione non è automatica, ma eccezione alla regola generale dell’imposizione, rimessa essenzialmente alla discrezionalità tecnica del comune che, in ogni caso, deve rispettare il principio di proporzionalità, adeguatezza e necessarietà nell’individuazione delle aliquote fiscali (Consiglio di Stato, sentenza n. 3108 del 2017).
Fonte: https://www.finanze.gov.it/it/archivi/notizie/dettaglio-notizie/Risoluzione-n.-1-DF-del-15-settembre-2025/
 
					 
				