La Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-258/24 del 17 marzo 2026) si è di recente pronunciata sul bilanciamento tra l’autonomia organizzativa delle organizzazioni confessionali (e la relativa libertà religiosa) e il divieto di discriminazione dei lavoratori.
Nel caso di specie la dipendente di un ente di consulenza cattolico, nel corso del rapporto di lavoro, decideva di abbandonare la Chiesa. L’ente ha ritenuto che tale scelta fosse incompatibile con il rapporto di lavoro instaurato e la sua prosecuzione.
Tuttavia, la Corte afferma che il solo fatto di rinnegare la fede non autorizza l’ente religioso a licenziare il dipendente, a meno che non si dimostri che l’appartenenza confessionale costituisca un requisito essenziale, legittimo e proporzionato in relazione alle mansioni svolte. Va, poi, considerato che nel caso in questione l’ente non aveva imposto l’appartenenza confessionale come condizione per l’assunzione. La Corte Ue rileva, pertanto, che tale causa di licenziamento integri di fatto una discriminazione diretta fondata sulla religione. Peraltro, l’abbandono della fede non può automaticamente configurare una violazione dell’obbligo di lealtà da osservare nei confronti del datore di lavoro.
Le organizzazioni religiose possono introdurre differenze di trattamento, ex art. 4, par.2 della direttiva 2000/78/CE, soltanto laddove il requisito religioso sia “essenziale, legittimo e giustificato, secondo criteri cumulativi e soggetti a controllo giurisdizionale”. È richiesta la sussistenza di un nesso diretto e oggettivamente verificabile tra il requisito imposto e la specifica attività lavorativa, dovendo il datore di lavoro dimostrare la serietà e concretezza del rischio di pregiudizio dell’etica su cui si fonda l’organizzazione. In mancanza di tali presupposti, la misura è causa di discriminazione.
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/l-ente-religioso-non-puo-licenziare-chi-rinnega-fede-AIUe7r0B?refresh_ce&nof