In tema di beni di interesse storico o artistico appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le alienazioni poste in essere in difetto della prescritta autorizzazione dell’autorità statale competente ex disciplina sui beni culturali, nonché in violazione dei limiti di disposizione risultanti dall’ordinamento canonico dell’ente, sono affette da nullità assoluta per contrasto con norme imperative e di ordine pubblico e sono, pertanto, radicalmente inidonee a produrre effetti traslativi; ne consegue che la traditio tra privati non determina l’acquisto di un possesso ‘uti dominus’ utile ad usucapionem, restando irrilevante lo stato soggettivo di buona fede degli acquirenti e non essendo opponibile all’ente ecclesiastico un titolo proveniente da organo privo di legittimazione a disporre. Nel giudizio di cassazione, le doglianze che si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione delle prove, ovvero che non rispettano gli oneri di chiarezza, specificità ed autosufficienza nella indicazione e nella illustrazione degli atti e documenti rilevanti, sono inammissibili, atteso che il sindacato di legittimità è limitato al controllo di conformità della decisione ai parametri normativi e non può tradursi in una revisione del merito.
Cassazione Civile, sez. 2 , sent. 31397 – 2025
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