In materia di enti ecclesiastici, le restrizioni ai poteri rappresentativi e la mancanza delle autorizzazioni richieste dal diritto canonico o soggette a pubblicità sono opponibili ai terzi indipendentemente dalla loro effettiva conoscenza o ignoranza, nonché dalla colpa eventualmente connessa a tale ignoranza; resta inoltre irrilevante qualsiasi atteggiamento di tolleranza dell’ente, non trovando applicazione il principio dell’affidamento.
Cassazione Civile sez. 2 sent. 19411-2025
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