Il decreto legislativo 4 dicembre 2025 n. 186, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, introduce rilevanti norme di favor per il settore non profit.
In particolare, si prevede l’introduzione dell’art. 79-bis nel Codice del Terzo settore, relativo al trattamento della plusvalenza derivante dal passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale a seguito del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata. Nella fattispecie considerata, l’ETS può optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza, nei limiti in cui i beni siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In buona sostanza, si prevede la possibilità di sospendere la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali destinati all’attività di interesse generale.
Merita, inoltre, particolare attenzione la proroga al 2036 dell’esclusione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi, alla quale seguirà il regime di esenzione introdotto dal d.l. 146/2021. Una simile previsione si pone a tutela della missione sociale degli ETS, garantendone sostenibilità e continuità operativa.
Ulteriori misure riguardano, poi, l’estensione dell’aliquota Iva al 5 % alle imprese sociali costituite in forma di società e l’aumento a 85.000 euro della soglia di accesso al regime forfettario, ai fini Iva, per le organizzazioni di volontario e le associazioni di promozione sociale.