Matrimonio concordatario “fantasma” per mancata trascrizione: interviene la Cassazione.

La vicenda, che vede coinvolti Loredana e Giuseppe, risale al 2009, anno in cui i medesimi decidono di unirsi in matrimonio nel Santuario di Montalto a Messina. Intendendo avviare le pratiche di separazione giungono a conoscenza della mancata trascrizione del matrimonio, fondamentale adempimento previsto a carico del parroco dal quale scaturisce la produzione degli effetti civili del matrimonio canonico. Si sarebbe potuto ovviare a tale omissione tramite la trascrizione tardiva che, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, deve essere presentata da entrambi i coniugi o, in alternativa, da uno di essi con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro. Ed è proprio su tale aspetto che si rintraccia il nodo della questione, considerato il rifiuto dell’uomo di prestare il proprio consenso.

Tenuto conto anche delle rilevanti spese sostenute dalla donna in vista del matrimonio, decide di rivolgersi al Tribunale, citando in giudizio Giuseppe, il parroco e la Diocesi di Messina a che siano condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. 

Il Tribunale e la Corte D’Appello respingono il ricorso, ravvisando che sull’uomo «non grava alcun obbligo giuridico – semmai soltanto morale – di prestare il proprio consenso alla trascrizione tardiva».

La questione giunge in Cassazione, la quale, confermando il dispositivo dei gradi precedenti, con ordinanza n. 24409 del 2 settembre 2025 dichiara il ricorso “inammissibile”, ritenendo che non sussista un danno concreto. 

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