La sentenza n. 20/2025 della Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992, che prevede l’esenzione dall’ICI per immobili ad uso esclusivamente religioso, senza consentire lo scorporo delle superfici destinate ad attività diverse. La questione era emersa in una controversia tra il Seminario vescovile di Novara e il Comune di Novara, riguardante l’imposizione dell’ICI su un edificio a destinazione mista (principalmente ad uso religioso, ma con una piccola quota adibita a usi diversi). Il giudice di rinvio aveva interpretato la norma in modo da far risultare l’imponibilità dell’intero immobile, sostenendo che solo il frazionamento catastale del 2012 avrebbe identificato la parte esente. Tuttavia, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione, osservando che essa verte su un regime normativo ormai superato (l’ICI, sostituito dall’IMU) e che il quadro normativo, nonché l’impatto delle disposizioni internazionali ed europee, non è stato correttamente ricostruito. In sintesi, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, rigettando la richiesta di esenzione formulata in base a una interpretazione ritenuta errata e non adeguatamente aggiornata alle evoluzioni normative.