Disciplina del titolare effettivo
Art. 1, comma 2, lett. pp)
Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.
Art. 20, comma 1
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o con le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
Art. 20, comma 4
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Art. 20, comma 5
Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
DECRETO 11 marzo 2022, n.55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Art. 3, comma 1
Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
FAQ del 20 novembre 2023 relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia, dalla Banca d’Italia e dalla UIF
«Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto enti tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 soggiacciono all’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e alla disciplina dettata dal decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.»