DECRETO-LEGGE 1 giugno 2023, n. 61 convertito dalla L.n. 100/2023

Art. 20-octies

Il finanziamento per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 può riguardare anche chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell’articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto.

Art. 20-novies

Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione tra i soggetti attuatori vi sono:
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20-octies del presente decreto e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all’articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Per gli interventi di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo intervento, si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l’affidamento della progettazione sia per l’affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

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