Qualora vi sia disaccordo tra i genitori divorziati sulla scelta tra scuola pubblica e scuola privata religiosa prevale l’opzione del figlio minore qualora ciò risponda alla suprema esigenza di tutelare l’interesse del figlio. Nella fattispecie, il figlio minore, ascoltato dal giudice, dopo aver completato la scuola elementare, manifestava l’interesse a restare nello stesso istituto privato religioso ove frequentare la scuola media restando in contatto con i compagni di scuola e con gli insegnanti mantenendo con loro i legami di amicizia, mentre nasceva un conflitto tra i suoi genitori divorziati: la madre era favorevole alla scuola privata religiosa; il padre era per la scuola pubblica
Cassazione Civile sez. I 16/05/2024, n. 13570
Pubblicato in Giurisprudenza e taggato Codice del Terzo Settore, enti ecclesiastici, Enti religiosi civilmente riconosciuti.